Il divieto di utilizzo dello smartphone alla fermata del semaforo (Cass. Civ. n. 23331/2020)

L’utilizzo degli apparecchi radiotelefonici è vietato anche durante l’interruzione di marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione: scatta pertanto la sanzione nei confronti del conducente quando lo smartphone venga utilizzato senza l’utilizzo di ausili quali auricolari o vivavoce, pur se il veicolo si trovi fermo al semaforo.

La Suprema Corte, nell’ordinanza n. 23331 del 2020 ha invero respinto il ricorso del conducente multato ex art. 173, comma 2, del codice della Strada per l’uso del telefono cellulare durante la guida.

Nel ricorso veniva contestato in particolare che non vi fosse la prova della situazione “di marcia” del veicolo, in quanto nel verbale gli organi accertatori avevano indicato la guida in corso sebbene, ai sensi dell’art. 157 del codice della Strada, la guida non può essere equiparata alla marcia.

Secondo la decisione della Cassazione, tuttavia, il citato art. 157 C.d.S. dispone che per arresto si intenda l’interruzione della marcia del veicolo dovuta ad esigenze della circolazione e, in tali casi appunto, è mantenuto il divieto dell’utilizzo degli apparecchi radiomobili.

Come motiva la Corte, sarebbe infatti irragionevole ammettere che, al momento di impegnare un incrocio in attesa del passaggio delle vetture, dunque con l’obbligo di sgomberare l’area nel più breve tempo possibile, il conducente possa utilizzare apparecchi che incrementerebbero la situazione di pericolosità.

Avv. Maddalena Lusardi

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